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Applicazione del Contributo Ambientale Conai sui pallet in legno

Emanata da Conai la circolare relativa all'applicazione del CAC sui pallet in legno. Nuove procedure riguardanti pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.

Alle indicazioni contenute nelle circolari esplicative Conai ed Assoimballaggi qui di seguito scaricabili, si aggiunge che, in data 19 febbraio 2013, Conai ha comunicato che il "Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo per il circuito EPAL" risulta conforme alla delibera Conai per l'applicazione delle procedure agevolate: con decorrenza 1 marzo 2013 è possibile assoggetare solo il 40% in peso dei pallet Epal ceduti (nuovi o usati).

Modifiche legislative in favore del settore imballaggi di legno

Con la conversione della Legge 24 marzo 2012 sono state riportate alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.52, in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi. Vediamole:

a) All'articolo 221.

1) Nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ‹‹a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio››.
2) Nel comma 5.

2.1) Al sesto periodo, le parole ‹‹sulla base dei››, sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››.

2.2) Sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.

3) Al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole ‹‹comma 3, lettera h)››, sono inserite le seguenti: ‹‹in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220››.

b) All'articolo 265, il comma 5 è soppresso.

c) All'articolo 261 le parole”pari a sei volte le somme dovute al CONAI ” sono sostituite dalle seguenti: da 10.000 a 60.000 euro”.

 

Imballaggi e ambiente
Le Linee Guida per la Conformità alla Direttiva 94/62/CE sugli Imballaggi e i Rifiuti di Imballaggio sono state redatte dalla Commissione Ambiente dell'Istituto Italiano Imballaggio in collaborazione con CONAI. Scaricabili qui di seguito il documento e le relazioni dell'evento della presentazione ufficiale (28 novembre- Conai - Milano)
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