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Guida alla marcatura CE dei prodotti da costruzione
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| Marcatura CE dei prodotti da costruzione |
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Introduzione
Nel 1989 la Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione. Scopo della Direttiva è quello di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative (tutte le disposizioni cogenti) degli stati Membri riguardanti i prodotti da costruzione per eliminare le barriere non tariffarie alla libera circolazione nell'Area Economica Europea e realizzare il mercato unico europeo per questa categoria di prodotti. Per ottenere tale risultato, la Direttiva si serve di quattro strumenti principali:
- un sistema di specifiche tecniche armonizzate;
- un sistema condiviso di attestazione della conformità per ogni famiglia di prodotto;
- un sistema di organismi notificati;
- la marcatura CE dei prodotti.
E' utile sottolineare che la Direttiva si pone l'obiettivo di “ravvicinare”e non di armonizzare le leggi nazionali. Gli Stati Membri e i clienti pubblici e privati rimangono liberi di fissare i loro requisiti sulle prestazioni delle opere di edilizia e di ingegneria civile e quindi dei prodotti con cui vengono realizzate. La Direttiva armonizza (per mezzo dell'armonizzazione delle norme tecniche) i metodi di prova, i metodi per dichiarare i valori delle prestazioni dei prodotti ed i metodi per valutarne la conformità. La scelta dei valori prestazionali necessari per determinati impieghi previsti dei prodotti rimane prerogativa dei legislatori degli Stati Membri (devono però fare riferimento ai metodi di prova ed alle modalità di espressione delle prestazioni armonizzati).
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a) Le specifiche trecniche armonizzate
Sono considerate “specifiche tecniche armonizzate” le norme armonizzate europee di prodotto (hEN) elaborate dal CEN/CENELEC o i Benestare Tecnici Europei (ETA) prodotti dall'Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico (EOTA). Lo scopo delle specifiche tecniche armonizzate è quello di fornire metodi comuni di valutazione e di espressione dei risultati per tutte caratteristiche prestazionali richieste per legge in almeno uno degli Stati Membri. In questo modo i fabbricanti di prodotti da costruzione possono essere sicuri che i metodi di prova e i metodi per dichiarare i risultati siano gli stessi in tutti gli Stati Membri (sebbene i valori scelti dalle autorità possano essere diversi da uno Stato Membro all'altro).
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b) I sistemi di attestazione della conformità
Il “sistema di attestazione della conformità” indica il grado di coinvolgimento di organismi di terza parte nel valutare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche di riferimento. Parte delle barriere al commercio sono infatti causate dai diversi livelli di attestazione richiesti nei vari Stati membri per gli stessi prodotti. Per questo motivo, la Direttiva si pone l'obiettivo di “armonizzare” anche questo aspetto. Gli Stati membri e la Commissione Europea hanno concordato, per ogni famiglia di prodotto, un sistema di attestazione appropriato, sulla base delle possibili conseguenze del prodotto sulla salute e sulla sicurezza degli utenti, della natura del prodotto stesso e del suo processo di fabbricazione. La Direttiva elenca sei sistemi di attestazione della conformità, riassunti nella tabella che segue. Quando i compiti previsti per il sistema di attestazione sono stati portati a termine, il produttore deve predisporre una Dichiarazione di conformità, che deve essere conservata nella documentazione tecnica del prodotto. La dichiarazione può essere supportata da un certificato, da un rapporto di prova o da risultati delle prove da lui stesso effettuate, a seconda del sistema di attestazione della conformità.
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Sistema di attestazione della conformità |
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Compiti del produttore |
Controllo della produzione in fabbrica (FPC)
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Prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore, secondo uno specifico piano di prova
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Prove iniziali di tipo (ITT)
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Compiti dell'ente notificato |
Prove iniziali di tipo (ITT)
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Certificazione del FPC
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Sorveglianza del FPC
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Prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato, o sul cantiere
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c) Gli organismi notificati
Gli organismi di attestazione notificati sono: organismi di certificazione di prodotto, organismi di certificazione del sistema di controllo della produzione in fabbrica, organismi di ispezione e laboratori di prova competenti nell'eseguire i compiti di attestazione della conformità descritti al punto precedente. Tali organismi devono essere prima designati da ciascuno Stato Membro e poi notificati alla Commissione Europea. Un elenco degli organismi notificati in tutta la UE è consultabile sulla banca dati “ Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System” sul sito internet della CE. Gli “approval bodies” sono invece organizzazioni, designate dai rispettivi Stati Membri, competenti nel valutare i prodotti ed emettere i Benestare Tecnici Europei (ETA).
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d) La marcatura CE
La marcatura CE è il “passaporto” che permette ai prodotti di essere posti legalmente sul mercato di qualsiasi Stato Membro. Questo non vuol dire che il prodotto sia idoneo per tutti gli usi previsti ed in tutti gli Stati Membri. Le prescrizioni su come la marcatura CE debba essere redatta sono contenute, prodotto per prodotto, nelle varie specifiche tecniche armonizzate. La responsabilità dell'affissione della marcatura CE è del produttore (o del suo legale rappresentante nell'Area Economica Europea). Uno degli aspetti più importanti della marcatura CE sono le informazioni tecniche (sotto forma di valori di classi prestazionali dichiarati) che essa comprende. La marcatura CE può essere quindi intesa come una scheda tecnica armonizzata. Insieme alla specifica tecnica a cui fa riferimento, fornisce tutte le informazioni necessarie ai legislatori e ai progettisti per giudicare se un prodotto è idoneo per uno specifico uso nel paese in cui viene venduto, a seconda delle regolamentazioni in vigore. Il produttore non deve necessariamente determinare e dichiarare le prestazioni che non sono richieste dalla legislazione del paese di destinazione del prodotto. In questo caso è possibile dichiarare che le prestazioni non sono state determinate (“No Performance Determined” o “NPD”).
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Il periodo transitorio
Quando la norma EN di prodotto, destinata a diventare armonizzata, è resa disponibile dall'ente di normazione europeo (CEN), la CE ne pubblica i riferimenti sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee insieme all'indicazione delle date di inizio e fine del periodo transitorio. Durante questo periodo (solitamente della durata di un anno), necessario a permettere agli operatori del settore di adattarsi gradualmente alle nuove regole, le disposizioni nazionali cogenti preesistenti e la nuova norma armonizzata coesistono e la conformità alla hEN e la conseguente marcatura CE del prodotto è volontaria. A partire dalla data di fine del periodo transitorio, conformità alla norma armonizzata e marcatura CE del prodotto diventano obbligatorie.
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