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FederlegnoArredo sostiene l'azione del Commissario On. Tajani

Lunedì 18 febbraio, presso la sede di FederlegnoArredo a Milano, il Direttore Generale Giovanni De Ponti ha incontrato Lauro Panella, membro di gabinetto del Vice Presidente della Commissione Europea on. Antonio Tajani.

Un momento importante in cui la Federazione ha espresso il suo apprezzamento per la proposta di Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti avanzata dal commissario Antonio Tajani che riporta nuovamente alla ribalta il delicato tema del “Made in”.
Complimentandosi per l'impegno profuso ed il risultato raggiunto ed auspicandosi che i successivi passaggi di Consiglio e Parlamento diano rapidamente un esito positivo, FederlegnoArredo ha condiviso interamente il contenuto della proposta di Regolamento che avrebbe l'obiettivo di fissare regole precise per assicurare la tracciabilità dei prodotti introducendo, quindi, disposizioni sull'etichettatura d'origine (c.d. Made In), in particolare, per tutti i prodotti destinati al consumo, salvo quelli alimentari o farmaceutici, già disciplinati da altri regolamenti settoriali.
Si tratta di un grande passo in avanti in una battaglia che FederlegnoArredo, unitamente a Confindustria e ad altre Federazioni di categoria, sta conducendo da molto tempo.
Il Direttore Generale ha quindi comunicato a Lauro Panella che FederlegnoArredo continuerà in questa direzione, a sostegno dell'azione portata avanti con tenacia dal commissario Tajani ed a sostegno e tutela delle aziende associate della filiera legno-arredo.

 

"Made in" obbligatorio: proposta per inserirlo nel regolamento sulla sicurezza dei prodotti

La Commissione europea su proposta del commissario con delega all'industria e all'imprenditoria Antonio Tajani e del commissario per la salute e la tutela dei consumatori Tonio Borg ha adottato un pacchetto di proposte finalizzate a migliorare la sicurezza dei prodotti di consumo che circolano nel mercato unico e a potenziare la sorveglianza del mercato per tutti i prodotti non alimentari, compresi quelli importati da paesi terzi.

La proposta di Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti fissa le regole per assicurare la tracciabilità degli stessi introducendo quindi disposizioni sull'etichettatura d'origine (c.d. Made In), in particolare all'art. 7, per tutti i prodotti destinati al consumo (si badi bene non alle imprese), salvo quelli alimentari o farmaceutici, già disciplinati da altri regolamenti settoriali.

Il Commissario Tajani ha dichiarato:

Il consumatore verrà posto in grado di sapere esattamente cosa compra grazie a un'etichettatura in grado di identificare chiaramente le caratteristiche del prodotto...Solo in questo modo saremo in grado, in caso di pericolosità del bene, di risalire all'autorità di sorveglianza del mercato del Paese dove è stato fabbricato e identificare le misure necessarie per bloccarne la circolazione. Responsabilizzando ulteriormente autorità di controllo e produttori. Per i beni prodotti in Europa, l'impresa potrà scegliere se indicare genericamente il "Made in Europe" o più precisamente, ad esempio "Made in Germany" o "Made in Italy".

Questa disposizione risulta compatibile con le regole WTO, in quanto non discriminatoria, applicandosi a tutte le merci UE e anche non UE, differenziandosi così con la proposta sul Regolamento "Made in", ora ritirata.

"Quella proposta aveva come base giuridica l'art. 133 del Trattato, oggi 207, quello che disciplina la competenza dell'Unione europea in materia di politica commerciale. La proposta di oggi è invece basata sull'art. 114, che consente il ravvicinamento di legislazioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno".

Confindustria, per tramite di Lisa Ferrarini, presidente del comitato tecnico per il Made in Italy, ha espresso la massima soddisfazione per l'importante passo avanti della Commissione UE, tutto ciò rappresenta un riconoscimento per la battaglia portata avanti in questi 10 anni sul tema.

La proposta di Regolamento dovrà passare il vaglio di Consiglio e Parlamento europeo. L'entrata in vigore della nuova normativa entro il 2015.

Regolamento UE sul "MADE IN": si riapre la partita!

La battaglia per ottenere l'obbligo dell'etichettatura d'origine per le merci provenienti da Paesi Extra-Ue non è ancora finita. 

Grazie all'azione di FederlegnoArredo e delle altre associazioni di settore italiane, rappresentate da Confindustria, il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione con la quale impegna la Commissione a riconsiderare la propria decisione di ritirare la proposta di regolamento sul “Made in” e a rimetterla in agenda per l'anno 2013.

La Federazione continua ad essere in prima linea nel perseguire gli obiettivi delle imprese associate: l'obbligo di indicare l'origine delle merci provenienti da Paesi terzi riveste un ruolo fondamentale per veder valorizzata l'alta qualità della nostra produzione manifatturiera. Inoltre rappresenta un concreto passo avanti nella lotta alla contraffazione e nella trasparenza sul mercato ed un ulteriore strumento in grado di far competere le nostre imprese, in ambito WTO, con quelle dei Paesi che già applicano questa normativa, come Cina, Stati Uniti e Brasile.

Ritirata dalla Commissione Europea la proposta di Regolamento MADE IN
Lo scorso 23 ottobre la Commissione europea nell'adottare il suo programma di lavoro per il 2013 ha ufficialmente deciso di ritirare la proposta di Regolamento sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (c.d. Regolamento “MADE IN”).

La decisione della Commissione si appella a tre recenti sentenze del World Trade Organization che hanno considerato incompatibili con l'accordo sulle Barriere Tecniche (TBT) alcune misure introdotte dagli USA in materia di etichettatura d'origine.

Secondo la Commissione europea, sulla base di tali sentenze sarebbe difficile, di fronte ad un'eventuale controversia, difendere in sede WTO la compatibilità di un'eventuale normativa Ue che impone l'etichettatura obbligatoria all'import.

Leggi l'articolo de Il Sole 24 Ore sul tema (clicca qui)

Legge 8 aprile 2010, n. 55 ''Reguzzoni-Versace''

L'Agenzia delle Dogane, in un comunicato a firma del direttore centrale, Ing. Walter De Santis, ha emesso una nota in riferimento alla concreta applicabilità della Legge 8 aprile 2010, n. 55, c.d. «Reguzzoni-Versace», a far data dall'1.10.2010.
''Si informa che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi e sull'impiego dell'indicazione “Made in Italy” nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge in oggetto.
In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE) n. 2454/93)''.

MADE IN ITALY: a che punto siamo

Fonti normative:

  • Codice Doganale Comunitario (Reg. CE n. 2913/1992 e successive modifiche), artt. 23-24
  • art. 4 comma 49 della Legge del 24/12/2003 n. 250 (Legge finanziaria del 2004) 
  • art 517 codice penale
  • Legge 99/2009 art. 17
  • DL n.135 del 25-09-2009 art. 16, convertito in Legge n. 166/2009

L'origine dei prodotti è disciplinata da una fonte sovraordinata al nostro diritto nazionale e segnatamente dal Codice Doganale Comunitario (art. 24), che prevede che i prodotti che hanno subito lavorazioni in Paesi diversi possano correttamente ritenersi originari del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

A rigore l'origine andrebbe distinta dalla provenienza: per ''origine'' del prodotto deve intendersi il luogo o il soggetto di produzione, fabbricazione o coltivazione della merce; mentre per ''provenienza'' deve intendersi il luogo o il soggetto che funge da intermediario tra il produttore e gli acquirenti.

Quanto alla provenienza da un determinato luogo, va però precisato che, per principio di Cassazione, essa non garantisce la provenienza da quel luogo, ma da quel produttore, rappresentando il collegamento tra prodotto ed impresa.

Più volte la Cassazione, chiamata ad interpretare l'art. 517 c.p., ha su questo tema precisato che ciò che è generalmente rilevante per l'ordine economico - comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore, sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza - non è l'origine o la provenienza geografica, bensì la fabbricazione da parte di un determinato imprenditore.

L'imprenditore stesso che, secondo tale giurisprudenza, determinerebbe l'origine del prodotto, deve comunque essere un soggetto che, mantenendo coordinamento e controllo, si assume la responsabilità e garantisce le lavorazioni altrui.

Nel tentativo di dare una stretta agli abusi per non dichiarare chiaramente come di origine estera ciò che in realtà lo era, il 23 luglio 2009 il Parlamento approvava la Legge n. 99/2009 che, all'interno del più ampio tema sulle “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese”, all'art. 17 recava una modifica all'art. 4 co. 49 della Legge del 24/12/2003 n. 350, introducendo il principio per cui i prodotti in importazione recanti marchi italiani avrebbero dovuto indicare in modo chiaro il luogo di produzione o di fabbricazione, così da evitare “qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”.
In realtà questa norma è rimasta in vigore solo per poco più di un mese, essendo stata abrogata appunto dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 con la disposizione dell'art.16 comma 8.

Decreto che, convertito in Legge n.166 del 20/11/2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 274 il 24/11/09) all'art.16 co.1 prevede come ''realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente su territorio italiano''.

Anche se per le modalità di applicazione di tale principio la stessa disposizione ha previsto, poi, al comma 2 l'emanazione di successivi decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, possiamo correttamente dire che oggi sul ''Made In Italy'' si attesta questa situazione:
- i prodotti o le merci possono continuare ad essere classificati come ''made in Italy'' ai sensi del Codice Doganale Comunitario nei termini già riferiti. E ciò nonostante il D.L. n. 135/09 dal momento che le espressioni usate nello stesso, relativamente a quanto previsto al comma 1 del menzionato art. 16, danno per scontato il concetto di “made in Italy ai sensi della normativa vigente”.

- allorché si voglia dichiarare il prodotto come ''realizzato interamente in Italia'' o accompagnarlo delle espressioni ''100% made in Italy'' o ''100% Italia'' o ''tutto italiano'', o simili, è necessario che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa vigente (vedi quanto già detto prima) e che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano;
-per il mancato rispetto di tali ultimi principi si incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 517 del codice penale aumentate di un terzo.

- per le dichiarazioni o indicazioni non veritiere circa l'indicazione made in Italy (e NON quella 100% made in Italy), le sanzioni permangono, invece, quelle dell'art. 517 c.p. senza aumento di un terzo, posto che il comportamento sanzionabile sarà quello della non vera indicazione di provenienza o di origine ai sensi della normativa europea sull'origine (codice doganale comunitario).

Così come enunciato il quadro non sembra apparire più di tanto complesso, almeno in linea di principio, anche se va ulteriormente segnalato il comma 6 dell'art. 16, entrato in vigore dal 9 novembre 2009, che inserisce dopo l'art. 4 co. 49 della Legge del 24/12/2003 n. 350, il comma 49 bis: ''costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000''; sanzione amministrativa prevista solo per il titolare o il licenziatario del marchio, e dunque non per i distributori o i rivenditori.

L'obiettivo perseguito è quello della tutela del consumatore da dichiarazioni o indicazioni che possano indurlo in errore, da realizzarsi sia attraverso la chiarezza e la trasparenza dell'informazione sul prodotto, in particolare per la fase di commercializzazione, sia attraverso le etichettature e la stessa confezione, sia infine attraverso la documentazione cosiddetta “di corredo per il consumatore”.

Infatti, pur in presenza di un uso del marchio con modalità tali da poter indurre il consumatore in errore sull'effettiva origine del prodotto, l'aver accompagnato quei prodotti o quelle merci con indicazioni precise ed evidenti o con attestazioni (circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione) sulla effettiva origine estera escluderà in radice che, nel caso, possa aver luogo la fattispecie della “fallace indicazione” introdotta con il menzionato comma 6 e sanzionata pecuniariamente.

Il che significa che la giusta e particolare attenzione che verrà posta nella predisposizione di tale documentazione di accompagnamento potrà certamente contribuire ad evitare ipotesi di dubbio sul corretto uso di marchi o segni o la stessa sanzionabilità di quegli usi che lasciano spazio a dubbi.

In sostanza, per evitare di incorrere in sanzione, sembra comunque evidente che la preoccupazione di quel produttore deve essere rivolta, alternativamente:
- all'uso di indicazioni ''sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto''; oppure - all'apposizione di ''indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera'' delle merci.

La norma da ultimo introdotta pone anche una terza alternativa, evidentemente applicabile prima della commercializzazione: e cioè quella di accompagnare le merci con una attestazione, resa da parte del titolare o dal licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto''.

L'attestazione, che potrà aversi anche sotto forma di autocertificazione, se per un verso costituisce la realizzazione concreta della facoltà concessa al produttore di integrare l'etichettatura del prodotto dopo la sua importazione nel nostro Paese, con una informativa sull'origine ''successiva'' a tale importazione, ma comunque contestuale alla commercializzazione, per altro verso finisce per confermare che essa non dovrà necessariamente venire apposta sul prodotto stesso all'uscita della produzione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare esplicativa che riassume l'applicazione pratica della direttiva.

Per un ulteriore approfondimento, clicca qui.


Si ringraziano per la documentazione fornita:
- Studio Legale Avv. Filippo Cafiero
- Studio Legale Avv. Prof. Cesare Galli

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