HOME / FEDERAZIONE / BRUXELLES / ARCHIVIO
   
Nome utente   Password  
Cerca
Libera Circolazione delle Merci e Marchio CE

 Il 21 febbraio 2008, il Parlamento europeo ha approvato le tre proposte legislative presentate dalla Commissione al fine di facilitare la libera circolazione dei prodotti nell'UE. Tali proposte, ovvero:
-          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. (Relazione dell'On. Christell Schaldemose, Danimarca –Partito Socialista Europeo)
-          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. (Relazione dell'On. André Brie, Germania- Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica)
-          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE. (Relazione dell'On. Alexander Stubb, Finlandia -Gruppo del Partito popolare europeo -Democratici-cristiani- e dei Democratici europei. )
attraverso il rafforzamento del principio del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e la migliore definizione delle norme per la sorveglianza del mercato e l'accreditamento dei prodotti, ambiscono ad agevolare la libera circolazione delle merci nell'UE.

Nonostante la proposta della Commissione di escludere dal campo d'applicazione della decisione sul quadro generale taluni settori (alimenti, mangimi, tabacco, medicinali umani e veterinari) poiché già trattati dettagliatamente dalla normativa UE, gi eurodeputati hanno votato un emendamento di compromesso che respinge un'esclusione a priori, prevedendo unicamente la possibilità di discostarsi dai principi comuni di riferimento solo per necessità legate a caratteristiche specifiche di taluni settori (- tale opzione dovrà essere giustificata).

Meritano di essere menzionati alcuni aspetti in particolare:

a) Conformità dei prodotti e marchio CE.
Gli onorevoli europei hanno specificato, attraverso un emendamento ad hoc, che i prodotti immessi sul mercato comunitario «devono essere conformi a tutta la normativa applicabile». Per marchio CE si deve intendere un marchio che attesta la dichiarazione del fabbricante secondo cui il prodotto è conforme a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione».

Il regolamento sulla vigilanza del mercato, in totale conformità con il pensiero del Parlamento europeo, prevede che il marchio CE sia l'unico marchio attestante la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione che ne disciplina l'uso» il marchio può essere apposto solo dal fabbricante che, così facendo, «accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto».

b)Sanzioni per l'uso scoretto del marchio CE.
A partire dal 1° gennaio 2010, sarà vietata l'apposizione su prodotti di marchi, segni o iscrizioni suscettibili di indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico del marchio CE o entrambe le cose. In aggiunta potranno essere utilizzati altri marchi ma solo a condizione che contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non rientrino nella normativa comunitaria di armonizzazione».

Come proposto dai deputati, gli Stati membri avranno l'onere di garantire la corretta applicazione di delle norme che disciplinano il marchio CE e procedere legalmente contro il suo uso improprio, prevedendo sanzioni (di natura penale per le infrazioni gravi) che dovranno essere proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituire «un deterrente efficace».

Gli onorevoli auspicano inoltre che la Commissione promuova una campagna di informazione - rivolta soprattutto agli operatori economici, alle organizzazioni dei consumatori e settoriali nonché agli addetti alle vendite - per garantire una maggiore sensibilizzazione dei consumatori in materia di marchio CE.

c) Maggiori responsabilità sugli importatori.
Gli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori), in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, saranno responsabili della conformità dei prodotti a tutta la normativa applicabile, garantendo in tal modo la massima tutela della salute e sicurezza dei consumatori e dell'ambiente ed avranno il dovere giuridico di vigilare sulla accuratezza di tutte le informazioni che essi forniscono in relazione ai propri prodotti.

Per assicurare che i prodotti provenienti dai paesi terzi siano conformi a tutti i requisiti comunitari, una particolare attenzione verrà attribuita agli importatori; questi ultimi infatti, avranno l'obbligo di immettere sul mercato «solo prodotti conformi» e dovranno inoltre assicurare che il fabbricante abbia eseguito un'appropriata procedura di valutazione e di conformità dei prodotti nonché abbi preparato la documentazione tecnica.
Qualora un importatore ritenesse che un prodotto da lui immesso sul mercato non è conforme alla normativa europea, deve immediatamente prendere misure correttive e, se ciò fosse impossibile, dovrà attivarsi per ritirare tempestivamente il prodotto dal mercato.
In forza della direttiva 85/374 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, gli importatori, come i fabbricanti, che immettono sul mercato prodotti non conformi ai requisiti comunitari armonizzati sono responsabili dei danni causati.
Come richiesto dagli eurodeputati, In tutti i casi in cui risulti opportuno per la tutela della salute e per la sicurezza dei consumatori, l'importatore ha l'onere di:
-          eseguire prove a campione dei prodotti commercializzati,
-          esaminare i reclami;
-          mantenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti; informare i distributori di un tale monitoraggio.
In relazione al prodotto, l'importatore deve assicurare che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza «fornite in una lingua ufficiale facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utenti finali, come deciso dallo Stato membro interessato».
N.B. Un importatore o distributore che rende disponile sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale, «è soggetto agli obblighi del fabbricante».
Al fine di garantire la tracciabilità di un prodotto lungo tutta la filiera, tutti gli operatori economici dovranno essere in grado di notificare, su richiesta, alle autorità di vigilanza da chi lo hanno ottenuto e a chi lo hanno fornito. (Tale capacità deve essere assicurata per un periodo di tempo «proporzionato al ciclo di vita del prodotto»).  

c) No a deroghe generali, ma flessibilità per le PMI.
Il pacchetto comunitario, pur tenendo in grande considerazione le caratteristiche specifiche delle piccole e medie imprese produttrici in relazione agli oneri amministrativi, ne esclude tuttavia  eccezioni e deroghe generali a priori.

d) Agevolare la libera circolazione dei prodotti.
La  “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE”, in vigore dal prossimo autunno, stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti di uno Stato membro quando assumono o si propongono di assumere una decisione che ostacoli la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro. Conformemente al principio del mutuo riconoscimento, uno Stato membro non può vietare la vendita sul suo territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati secondo norme tecniche diverse da quelle cui devono ottemperare i prodotti nazionali. Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle restrizioni giustificate dai motivi enunciati dal trattato (Art. 30) o basate su esigenze imperative di interesse generale e proporzionate all'obiettivo perseguito.

 Copyright FederlegnoArredo - C.F. 97228150153 - Tel. +39.02806041 Fax +39.0280604392 - web@federlegnoarredo.it - Disclaimer - Informativa Privacy
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Milano n° 112 del 27/2/2012 - Direttore responsabile Giovanni De Ponti