E' stato adottato, in data 21 aprile 2010, dalla Commissione europea, un nuovo
regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi conclusi tra produttori e distributori per la vendita di prodotti e servizi.
Il regolamento e le relative linee direttrici tengono conto dello sviluppo di Internet, negli ultimi 10 anni, come forza trainante per le vendite on-line e per il commercio transfrontaliero, una tendenza che la Commissione intende promuovere in quanto aumenta la scelta dei consumatori e la concorrenza basata sui prezzi.
I produttori rimarranno liberi di decidere in che modo distribuire i propri prodotti; tuttavia per beneficiare dell'esenzione per categoria, essi non potranno detenere una quota di mercato superiore al 30% e i loro accordi di distribuzione o di fornitura non dovranno contenere nessuna restrizione fondamentale della concorrenza quale, ad esempio, la fissazione del prezzo di rivendita o la ricostituzione di barriere al mercato unico dell'Unione europea.
Le nuove norme introducono il medesimo limite di quota di mercato del 30% per i distributori e per i rivenditori al dettaglio, in considerazione del fatto che anche alcuni acquirenti possono detenere un potere di mercato con effetti potenzialmente negativi per la concorrenza. Questo cambiamento va a vantaggio delle piccole e medie imprese (PMI), siano esse produttori o rivenditori al dettaglio, che potrebbero altrimenti essere escluse dal mercato della distribuzione.
Gli accordi tra le imprese con quote di mercato più elevate dovranno quindi essere vagliate e saranno valutate illegali solamente qualora gli accordi contengono clausole restrittive ed ingiustificate.
Le nuove disposizioni riguardano inoltre la questione delle vendite on-line:una volta autorizzati, i distributori potranno essere liberi di vendere sui propri siti Internet come fanno nei loro negozi tradizionali o nei punti vendita fisici.
Quanto disposto dal Regolamento entrerà in vigore dal 1 giugno 2010 e resterà valido fino al 2022, con una fase di transizione di un anno.
Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Regolamento, in allegato.