Il bonus introdotto dal comma 4 dell’art. 119-ter del dl 34/2020, e con scadenza al 31 dicembre 2025, è un'agevolazione fiscale che permette di detrarre il 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Per tale agevolazione sono consentite le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito, alternative alla detrazione diretta in cinque anni, senza alcuna limitazione, come confermato dalla Circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate che rappresenta una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a tutti gli interventi edili agevolati. Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario che il fornitore dei beni, l’impresa esecutrice delle opere o un tecnico abilitato rilascino, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione che attesti lo stato di fatto preesistente.
Inoltre, a lavori ultimati, occorre che un tecnico abilitato rediga un’asseverazione relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche per interventi rientranti in edilizia libera o sotto la soglia di 10.000€, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Ove vigenti norme più restrittive a carattere locale, come nel caso ad esempio della L.R. n. 6 del 20/02/1989, e s.m. e i., della Regione Lombardia, che riporta “norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”, occorre verificare con un tecnico abilitato la loro applicazione al fine di non incorrere in sanzioni amministrative da parte degli enti locali preposti.